(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 17 ottobre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Inquadramento del personale assunto con contratto a tempo determinato 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 4, puo' essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale. 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avverranno nel profilo professionale della qualifica funzionale alle cui posizioni professionali o assimilabili hanno avuto riferimento le singole assunzioni a contratto e nel rispetto delle graduatorie delle prove selettive pubbliche che hanno dato luogo alle assunzioni medesime. 3. Al personale di cui al presente articolo viene confermata, ai fini economici, la retribuzione individuale di anzianita' goduta al momento dell'inquadramento mentre l'anzianita' successiva alla data del 1 gennaio 1987 sara' oggetto della medesima valutazione riservata al personale di ruolo. Gli effetti giuridici degli inquadramenti di cui ai precedenti commi avranno decorrenza dalla data di inserimento in ruolo del personale medesimo. 4. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il rapporto di impiego temporaneo triennale del personale in servizio alla data del 30 settembre 1989 e' prorogato fino al momento dell'inquadramento in ruolo che sara' disposto con deliberazione della Giunta regionale. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale contrattuale, in servizio alla data del 30 settembre 1989, che si trovi nella posizione del comma 1, il cui rapporto d'impiego scada nel periodo intercorrente tra tale data e quella di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, addi' 16 ottobre 1989 Il vice presidente: BALZARINI Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: CATALANI