(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 17 ottobre 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Inquadramento del personale assunto con
                    contratto a tempo determinato
 
   1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1 della legge regionale  7  agosto  1985,  n.  4,  puo'
essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale
previo parere favorevole del Consiglio  per  l'organizzazione  ed  il
personale.
   2.  Gli  inquadramenti  di  cui  al comma 1 avverranno nel profilo
professionale  della  qualifica   funzionale   alle   cui   posizioni
professionali  o  assimilabili  hanno  avuto  riferimento  le singole
assunzioni a contratto e nel rispetto delle graduatorie  delle  prove
selettive pubbliche che hanno dato luogo alle assunzioni medesime.
   3.  Al  personale di cui al presente articolo viene confermata, ai
fini economici, la retribuzione individuale di anzianita'  goduta  al
momento  dell'inquadramento  mentre l'anzianita' successiva alla data
del  1›  gennaio  1987  sara'  oggetto  della  medesima   valutazione
riservata   al  personale  di  ruolo.  Gli  effetti  giuridici  degli
inquadramenti di cui ai precedenti  commi  avranno  decorrenza  dalla
data di inserimento in ruolo del personale medesimo.
   4. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   5.  Il  rapporto  di impiego temporaneo triennale del personale in
servizio alla data del 30 settembre 1989 e' prorogato fino al momento
dell'inquadramento  in  ruolo  che  sara'  disposto con deliberazione
della Giunta regionale.
   6.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
nei confronti del personale contrattuale, in servizio alla  data  del
30  settembre  1989, che si trovi nella posizione del comma 1, il cui
rapporto d'impiego scada nel periodo intercorrente tra  tale  data  e
quella di entrata in vigore della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
    Trento, addi' 16 ottobre 1989
                                        Il vice presidente: BALZARINI
Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: CATALANI